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Martedì, 26 Maggio 2020 15:20

Covid-19 e sospensioni prestazioni assistenziali

Con il messaggio n. 2097 del 20 maggio 2020, l’Inps fornisce chiarimenti in merito alle sospensioni delle prestazioni assistenziali ai sensi degli articoli 34 e 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020. L’Istituto ribadisce che le visite medico legali di accertamento di invalidità civile restano sospese, con due sole eccezioni: le istanze con riguardo ai malati oncologici, di cui alla L. n. 80/2006, e quelle relative a casi di provata gravità sanitaria, per cui è possibile una definizione agli atti. In riferimento agli altri termini: i permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi sono validi fino al 31 agosto 2020 e le relative prestazioni economiche di invalidità civile non saranno sospese fino a tale data. Per tutta la durata del periodo emergenziale e la conseguente sospensione dell’attività didattica, sarà regolarmente erogata l’indennità di frequenza se l’attività continui ad essere svolta in modalità alternativa a distanza o presso centri riabilitativi. L’Inps ricorda infine che il termine decadenziale di sei mesi, previsto per azionare la tutela giudiziaria avverso il verbale sanitario emanato in sede amministrativa, è sospeso se ricadente fra il 23 febbraio e l’11 maggio 2020. 

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