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Lunedì, 18 Maggio 2020 13:35

L'Italia riparte

È in vigore il decreto legge n.33/2020 che introduce "Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19", disciplinando gli spostamenti delle persone e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali a partire da oggi, 18 maggio, e fino al 31 luglio 2020 (fatti  salvi  i  diversi  termini  previsti dall'art. 1). Il provvedimento è stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.125 del 16 maggio 2020 e sarà trasmesso in Parlamento per la conversione in legge. A partire dal 18 maggio gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa Regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione nel territorio regionale in caso di aggravamento della situazione epidemiologica.

Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una Regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra Regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali in relazione a specifiche aree del territorio nazionale. Restano il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena, e di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Sempre a partire da oggi, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome. In assenza di protocolli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Il mancato rispetto delle misure previste dai protocolli o dalle linee guida, regionali o nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la  sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Le Regioni dovranno monitorare con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. In relazione all’andamento dei contagi sul territorio, ogni Regione, informando contestualmente il Ministro della Salute, potrà introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale. 

All'art.2 del provvedimento si precisa che "salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del decreto o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo".

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, "si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni".

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