Nessuna sospensione di pagamento diretto delle prestazioni di integrazione salariale (Cigo/Aso/Cigd/Cisoa) da parte dell'Inps qualora il codice fiscale del beneficiario della prestazione non coincida con l'intestatario/cointestatario dello strumento di riscossione (conto corrente, carta ricaricabile). O comunque in presenza di errori nelle coordinate bancarie IBAN indicate dal datore di lavoro nella domanda di liquidazione (flussi SR41/SR43). A comunicarlo è l'Inps con messaggio n. 1904/2020 informando che, in questi casi, l'Istituto invierà un SMS al beneficiario avvisandolo della possibilità di riscuotere le somme spettanti presso un qualsiasi ufficio postale con il proprio documento di identità in corso di validità e un documento attestante il codice fiscale (ad esempio, tessera sanitaria). Qualora invece il lavoratore non riceva la comunicazione via SMS, potrà accedere al “Riepilogo pagamenti” del servizio “Fascicolo previdenziale del cittadino” per verificare e stampare il pagamento disposto, con l’importo da esibire all'ufficio postale. Per i pagamenti relativi alle successive mensilità dell’integrazione salariale, il lavoratore potrà comunque avvalersi dell’accredito su conto corrente o su carta ricaricabile dotata di IBAN, purché gli strumenti di riscossione risultino a lui intestati/cointestati, comunicando il nuovo codice IBAN al suo datore di lavoro, che avrà cura di inserirlo nei relativi SR41/SR43 da trasmettere all’Istituto.
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