Nuove istruzioni per la presentazione e il pagamento delle domande di cassa integrazione in deroga con causale COVID-19 per le imprese, cd. plurilocalizzate, con unità produttive site in 5 o più Regioni o Province autonome. A comunicarle è l'Inps con la circolare numero 58/2020 del 7 maggio 2020 che integra le indicazioni già fornite con circolare n. 47/2020. In particolare, viene previsto che per tali imprese il trattamento può essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e che il pagamento avverrà dall'Inps dopo l'emanazione del provvedimento ministeriale di autorizzazione. Le domande - si legge - devono essere corredate dall’accordo sindacale e dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario dal quale emerga la quantificazione totale delle ore di sospensione, con suddivisione a seconda della tipologia di orario prescelto, il relativo importo, i dati relativi all’azienda, alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, la causale di intervento e il nominativo e i recapiti del referente della domanda. Dopo aver effettuato l'istruttoria e accertato la sussistenza dei presupposti, il Ministero adotterà il provvedimento di concessione della Cigd con la quantificazione dell’onere previsto (nel rispetto di un vincolo di bilancio pari a 120 milioni per il 2020) trasmettendolo all’Inps con l'indicazione del numero dei beneficiari coinvolti, del periodo dell’intervento e delle ore autorizzate. A seguito dell’avvenuta emanazione del decreto ministeriale - si legge nella circolare -, l’azienda è tenuta ad inviare la domanda di integrazione salariale “modello IG_15_deroga” (cod. “SR100”) all’Inps sulla piattaforma “CIGWEB” con il sistema del “ticket”. Le domande dovranno essere trasmesse in relazione alle singole unità produttive censite dall’Inps, anche qualora il decreto abbia autorizzato più unità operative. L’Istituto effettuata l’istruttoria, emetterà l’autorizzazione e la invierà all’azienda a mezzo PEC. Dopo la ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del modello “SR41” semplificato. Se il datore di lavoro non invia tale modello entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o alla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell’Inps, il pagamento della prestazione e degli oneri ad essa connessi rimarranno a suo carico.
Notizie correlate: Cassa integrazione in deroga: il caso delle aziende plurilocalizzate - Integrazioni salariali, semplificazioni per il modello SR41 - Criteri per accedere agli ammortizzatori Covid-19