A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, per le imprese beneficiarie delle agevolazioni della Nuova Sabatini è stato prorogato di sei mesi il termine di realizzazione degli investimenti e di quelli previsti per la trasmissione al Ministero della connessa documentazione, ovvero la dichiarazione di ultimazione investimento (DUI) e la richiesta unica di erogazione (RU). A comunicarlo il Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare direttoriale n. 127757 del 29 aprile, pubblicata sul proprio sito istituzionale. La proroga -si legge - è riconosciuta d’ufficio dal Ministero, senza la necessità di trasmettere alcuna specifica richiesta da parte dell’impresa beneficiaria ma a condizione che il periodo di 12 mesi, decorrente dalla data di stipula del contratto di finanziamento e stabilito per la realizzazione degli investimenti, includa almeno un giorno del periodo di sospensione dei termini ex lege compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020, secondo l’art. 103 del dl n. 18/2020 come modificato dall’art. 37 del D.L. n. 23/2020. Resta ferma la facoltà delle imprese di ultimare l’investimento prima della suddetta proroga. La circolare, inoltre, fornisce alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della sospensione ex lege ad alcuni termini procedimentali previsti nell’ambito della Nuova Sabatini.
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