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Mercoledì, 29 Aprile 2020 16:02

Sgravio contributivo per assunzioni fino a 35 anni

Arrivano le istruzioni per i datori di lavoro che possono beneficiare dell'esonero contributivo per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate negli anni 2019 e 2020, di giovani fino a trentacinque anni di età, ai sensi dell’art.1 della Legge n. 160/2019. Con la circolare n. 57 del 28 aprile 2020 l'Inps fornisce indicazioni sui requisiti necessari, i rapporti di lavoro incentivati, sulla compatibilità con altre forme di incentivo all'occupazione e tutte le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali per fruire dello sgravio. L'Istituto ricorda che il beneficio è rivolto all’assunzione di giovani lavoratori che risultino, nel corso dell’intera vita lavorativa, non essere mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ricomprende anche i casi di lavoro part-time, mentre sono esclusi i contratti di apprendistato e i rapporti di lavoro domestico. L’esonero ha una durata di trentasei mesi a partire dalla data di assunzione ed è pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile. Viene riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo. Il diritto alla legittima fruizione è subordinato al rispetto: dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione; delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori; di taluni presupposti previsti dalla Legge di Bilancio 2018. Dopo avere elencato i casi di cumulabilità e non del beneficio, l'Istituto precisa che per l’esposizione delle denunce mensili il datore di lavoro dovrà attenersi alle indicazioni fornite dalla circolare n. 40/2018. Infine, ricorda che a partire dell’annualità 2021 il limite anagrafico per accedere all'esonero tornerà a trenta anni di età, come previsto dalla norma originaria (L. n. 205/2017).

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