Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.108 del 27 aprile 2020 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 su "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".
All'articolo 1 si precisa che, a decorrere dal prossimo 4 maggio, sarà consentito muoversi all’interno della propria Regione per far visita ai propri congiunti o parenti, evitando assembramenti; rimarrà invece interdetto lo spostamento tra Regioni, salvo per eccezioni dovute a motivi lavorativi, di salute o d’urgenza o per il rientro presso il proprio domicilio o residenza. Sarà, inoltre, consentito l’accesso a parchi, giardini e ville, a condizione del rispetto della distanza di sicurezza minima e del divieto di assembramento; sarà possibile fare attività sportiva e motoria, rispettando una distanza minima rispettivamente di 2 metri e 1 metro. Consentite anche le celebrazioni funebri, a condizione che siano limitate ai soli congiunti, sino ad un massimo di 15 persone e possibilmente in ambiente aperto. In merito alle attività produttive, a partire dal 4 maggio saranno riaperte tutte le attività di manifattura e costruzioni e tutto le attività all’ingrosso connesse, a condizione del rispetto dei protocolli di sicurezza, tra i quali quello integrato dalle parte sociali lo scorso 24 aprile e riportato nell'allegato 6 del DPCM. Restano sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sospese anche le attività di ristorazione, salvo per il servizio di consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, e di asporto.
Per ciò che concerne le attività professionali si raccomanda: il massimo utilizzo del lavoro agile; di incentivare ferie e congedi retribuiti per i dipendenti; di assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro, di adottare strumenti di protezione individuale; di incentivare operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando forme di ammortizzatori sociali. Le disposizioni si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle contenute nel DPCM del 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto. Nei 10 allegati al provvedimento si segnalano - oltre a quelli già citati - l'allegato 7, contenente il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri”, sottoscritto scorso 24 aprile; l’allegato 8 che contiene il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” e l’allegato 10 sui principi per il monitoraggio del rischio sanitario, sulla base dei quali i presidenti di Regione possono proporre al Ministro della Salute nuove restrizioni a carattere territoriale.
Notizie correlate: Nuovo bonus baby sitter e 800 euro agli autonomi - De Luca, in Fase 2 costi alti e difficoltà per piccole imprese - Fase 2: il documento Inail per la prevenzione e sicurezza sul lavoro