Con un provvedimento cautelare il Tar del Lazio si è espresso in merito all'obbligo di iscrizione al Fondo Fsba - Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato - per poter accedere alla cassa integrazione da parte dei dipendenti delle aziende artigiane. I giudici amministrativi, accogliendo l'istanza del ricorrente, hanno ordinato all'EBNA - Ente bilaterale nazionale per l'artigianato - e al Fondo Fsba di consentire senza indugio allo stesso la presentazione dell'istanza di concessione per l'assegno ordinario di integrazione salariale, senza l'obbligo di iscrizione alle predette associazioni.
Rassegna web: Quotidiano del Sud del 16.07.2020
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