Chiarimenti sulla compatibilità e incompatibilità del congedo COVID-19, istituito per i genitori alle prese con la sospensione delle attività scolastiche, con la fruizione di altri tipi di permesso o congedo arrivano dall’Inps con il messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020. L’Istituto ricorda che il congedo è compatibile in caso di: congedo maternità/paternità se ci sono altri figli; lavoro in smart working e percezione del bonus di 600 euro. Compatibile per l’altro genitore appartenente al nucleo familiare nei casi di aspettativa non retribuita, part time e lavoro intermittente, malattia di un genitore, ferie. L’Inps elenca, poi, quando non è possibile fruire del congedo. Ad esempio, in caso di: congedo parentale ordinario; riposi giornalieri della madre o del padre per allattamento (D.Lgs. n. 151/2001); beneficiari del bonus baby sitting Covid-19; cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa. Inoltre, ricorda che la fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non ci sia altro soggetto già percettore di sostegni al reddito (ad es. Cigo, Cigs, Cig in deroga, assegno ordinario, CISOA, NASpI e Dis-coll). Da ultimo, il messaggio elenca le ipotesi di compatibilità con i permessi per assistere i figli con disabilità (art. 33 della legge n. 104/1992).
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