///**/
Mercoledì, 15 Aprile 2020 14:00

CIGO, assegno ordinario, CIG in deroga: le modifiche del D.L. n.23/2020

L'Inps, con messaggio del 14 aprile 2020, n. 1607, ha precisato che l’art. 41, D.L. n. 23/2020 stabilisce che le disposizioni di cui agli artt. 19 e 22 del D.L. n. 18/2020 si applicano anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020. Dunque, le prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria, di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga con causale “COVID-19 nazionale” sono riconoscibili, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 e per una durata complessiva non superiore a 9 settimane, anche ai lavoratori che alla data del 17 marzo 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione. Nelle ipotesi di trasferimento d’azienda e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro. L’Istituto informa inoltre che coloro che hanno presentato già domanda di accesso alla prestazione ne possono presentare una integrativa con medesima causale e per il periodo originariamente richiesto. Per le domande integrative di assegno ordinario, l’Inps precisa che nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata. Il termine di scadenza della trasmissione delle domande integrative è fissato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e decorre dalla data di pubblicazione del presente messaggio.

Notizie correlate: Inps: CIG in deroga, CIGO e assegno ordinario - Criteri per accedere agli ammortizzatori Covid-19 - CIGO, FIS e CIGD: le procedure da seguire