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Martedì, 07 Aprile 2020 09:23

D.L. "Cura Italia": nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Con la circolare 8/E del 3 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti a seguito di numerosi quesiti pervenuti da associazioni, professionisti e contribuenti in merito al D.L.n. 18/2020. La circolare si compone di cinque parti riguardanti: proroga e sospensione termini per versamenti e altri adempimenti; sospensione attività enti impositori, versamento carichi affidati all’agente della riscossione e termini procedimenti tributari; misure specifiche a sostegno delle imprese; misure specifiche a sostegno dei lavoratori e altre disposizioni.
In particolare - si legge - per quanto riguarda il limite di 40mila euro di reddito da lavoro dipendente previsto per attribuire il bonus di 100 euro per il mese di marzo, bisogna considerare esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva Irpef e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. I sostituti d’imposta riconosceranno il premio ai lavoratori dipendenti in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Per quanto riguarda, invece, la deducibilità delle erogazioni liberali dal reddito d’impresa, le Entrate precisano che la deduzione non è parametrata al reddito. Pertanto l’agevolazione spetta anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d'imposta in cui è stata effettuata l'erogazione liberale. Un altro chiarimento importante riguarda la solidarietà alimentare. Per l’Agenzia, tali tipologie di donazioni rientrano fra le erogazioni liberali che beneficiano degli incentivi fiscali introdotti con il decreto "Cura Italia". L’Istituto, inoltre, chiarisce che il pagamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali, in scadenza il 16 marzo, rientra tra i versamenti prorogati al 20 marzo. Se i soggetti interessati hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto - individuati dal Decreto del 24 febbraio - beneficiano di una sospensione più estesa con scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020. Infine, che la sospensione dei termini dei versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020 si applica anche ai versamenti Iva dovuti dalla società controllante del Gruppo Iva; mentre tra gli adempimenti tributari sospesi può rientrare anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso, previsto dall’articolo 5 del Testo Unico dell’imposta di Registro, a prescindere che la registrazione avvenga in forma cartacea o digitale.

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