Con messaggio n. 1321 del 23 marzo 2020 l’Inps fornisce indicazioni circa la modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario dei Fondi di solidarietà ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del decreto-legge n. 18/2020, per le quali è stata rilasciata una nuova e specifica causale, denominata “COVID-19 nazionale”. L’Istituto specifica che, in deroga all’articolo 15, comma 2, e all’articolo 30, comma 2, del D.Lgs n. 148/2015, le domande di accesso al trattamento di CIGO e all’assegno ordinario, con la causale sopra indicata, devono essere inviate telematicamente entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (art. 19, comma. 2, del D.L. n. 18/2020). Riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del presente messaggio, il dies a quo coincide con la predetta data di pubblicazione. Pertanto, il periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del presente messaggio è neutralizzato ai predetti fini. Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal 24 marzo, invece, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie e, pertanto, è individuata nella data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. L’Istituto specifica che le domande per accedere alle prestazioni di CIGO e di assegno ordinario sono disponibili nel portale Inps nei Servizi online accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”. La domanda è altresì disponibile nel portale “Servizi per le aziende ed i consulenti”, con le consuete modalità.
Al momento dell’inserimento della scheda causale, per quanto concerne la domanda di assegno ordinario, sarà possibile scegliere l’apposita causale denominata “COVID-19 nazionale”. Questa scelta comporterà il fatto di non dover allegare alcunché alla domanda, eccetto l’elenco dei lavoratori beneficiari. Per quanto riguarda invece il trattamento di integrazione salariale ordinario, nella relativa domanda dovrà essere selezionata la causale “COVID-19 nazionale” ed allegato l’elenco dei lavoratori beneficiari.
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