Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 cosiddetto “Cura Italia”, contenente misure a favore di imprese, lavoratori, famiglie e personale sanitario per contrastare l’emergenza Coronvavirus. Il decreto, entrato in vigore ieri, interviene con provvedimenti su quattro fronti principali e altre misure settoriali, che vanno ad aggiungersi a quelle adottate in precedenza dal Governo. In particolare:
- finanziamento e altre misure per il potenziamento del Sistema sanitario nazionale, della Protezione civile e degli altri soggetti pubblici impegnati sul fronte dell’emergenza;
- sostegno all’occupazione e ai lavoratori per la difesa del lavoro e del reddito;
- supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese tramite il sistema bancario e l’utilizzo del fondo centrale di garanzia;
- sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi, nonché altri adempimenti e incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro e premi ai dipendenti che restano in servizio.
Tra le misure di sostegno a lavoratori e aziende viene estesa la cassa integrazione in deroga all’intero territorio nazionale, a tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata massima di 9 settimane. Possibilità che viene estesa anche alle imprese che già beneficiano della cassa integrazione straordinaria. L’accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” viene esteso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Riconosciuto, inoltre, un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite IVA. Viene inoltre istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini. Prevista l’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19 anche per il settore privato. A sostegno dei genitori lavoratori, dopo la sospensione del servizio scolastico, è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell’ordine. Aumentano poi da 4 a 12 i giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in caso di handicap grave. Previste misure aggiuntive per i danni subiti a imprese del trasporto aereo, settore agricolo e pesca. Inoltre, per evitare a imprese e nuclei familiari la carenza di liquidità, sono stati previsti numerosi interventi, anche attraverso la collaborazione con il sistema bancario. Stabilita la sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile, insieme al versamento Iva di marzo. I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse. Sospesi anche i termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi per contribuenti con fatturato fino a 2 milioni di euro (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo). E ancora, differito il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo al 20 marzo. Il decreto stabilisce anche la disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile, e la sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Stop anche alla riscossione di cartelle esattoriali, al saldo e stralcio, rottamazione-ter e all’invio di nuove cartelle e atti esecutivi. Previsto anche un premio (100 euro non tassabile) ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro, che nel mese di marzo hanno svolto la propria attività sul luogo di lavoro. Così come sono stati introdotti incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro. Inoltre, il provvedimento introduce ulteriori misure per contenere gli effetti dell’emergenza in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile e militare, quali, tra l’altro, il rinvio d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze calendarizzate dal 9 marzo al 15 aprile 2020; così come misure per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nelle carceri; interventi straordinari in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali, con la previsione che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.
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