Con circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020 arrivano dall’Agenzia delle Entrate le prime istruzioni operative in merito alle novità introdotte dall’articolo 4 del Decreto fiscale 2020 convertito dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha introdotto l'art. 17-bis nel D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, il quale contiene un’articolata disciplina volta a contrastare l’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, di ritenute fiscali, nonché l’utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori.
Dopo una premessa normativa e chiarimenti inerenti le finalità della nuova norma, che introduce a partire dal 1° gennaio 2020 nuovi adempimenti nell’ambito di contratti d’appalto e subappalto, nella circolare vengono definiti l’ambito soggettivo di applicazione (soggetti inclusi, esclusi e catene di soggetti), l’ambito oggettivo di applicazione e le cause di esonero per cui è necessaria la presentazione del Durf, il Documento unico di regolarità fiscale. Inoltre, indicazioni sui nuovi obblighi previsti (ad esempio: divieto di compensazione; l'invio dati da parte degli affidatari e controlli da parte del committente; la sospensione dei pagamenti da parte del committente) tra imprese appaltatrici ed affidatarie e committenti, volti a certificare il corretto versamento delle ricevute e i profili sanzionatori. Infatti, in caso di inottemperanza agli obblighi, il committente è tenuto al versamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tardivo versamento delle stesse, senza possibilità di compensazione. Nel caso in cui, nei primi mesi di applicazione della norma, (e in ogni caso non oltre il 30 aprile 2020), l’appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali, senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe, al committente non sarà contestata la violazione, a condizione che sia fornita, entro il termine, la documentazione al committente. Specifici chiarimenti infine riguardano l’estensione del reverse charge, subordinata al rilascio di apposita autorizzazione di estensione da parte della Commissione Europea.
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