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Lunedì, 27 Gennaio 2020 11:19

Inail: prime istruzioni per l’assicurazione dei riders

Prime istruzioni utili per la corretta applicazione delle nuove disposizioni sull’assicurazione obbligatoria dei riders. A fornirle l’Inail, con l’istruzione operativa del 23 gennaio, nella quale si ricorda che, in virtù del D.L. n. 101/2019 convertito con modificazioni dalla l. n.128/2019, la tutela assicurativa è estesa, dal 1° febbraio 2020, ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali e anche in forma occasionale. Tale attività è classificata alla voce 0721 delle Nuove Tariffe dei premi Inail.

Il committente, cioè l’impresa di delivery (consegna) che utilizza la piattaforma anche digitale – si spiega -, è tenuto agli specifici adempimenti posti a carico del datore di lavoro ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. In particolare, il predetto soggetto è tenuto a trasmettere la denuncia di iscrizione ove non sia già titolare di codice ditta e di specifica posizione assicurativa territoriale Inail, oppure la denuncia di variazione di attività qualora ne sia già titolare. Ai fini del calcolo del premio assicurativo – segnala ancora l’Istituto -, si assume come retribuzione imponibile quella convenzionale giornaliera, pari per il 2019 a 48,74 euro e annualmente rivalutata in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita Istat. Il premio è posto a totale carico dell’impresa di delivery e deve essere versato in via anticipata. Al datore di lavoro compete anche l’obbligo di effettuare le denunce di infortunio sul lavoro o in itinere e di malattia professionale, così come il lavoratore autonomo è obbligato a darne immediata notizia al committente comunicando gli estremi del relativo certificato medico, pena la perdita del diritto all’indennità per i giorni antecedenti all’invio di tale comunicazione.  Le prestazioni dovute in caso di infortunio o malattia professionale sono equiparate a quelle previste in favore della generalità dei lavoratori dipendenti. Una trattazione più approfondita del tema – si aggiunge – sarà contenuta in una successiva circolare.

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