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Giovedì, 16 Gennaio 2020 08:33

Autoliquidazione INAIL 2019/2020: le prossime scadenze

Fermo restando il termine del 17 febbraio 2020 per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata, la scadenza per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2019 ai fini dell’autoliquidazione dei premi assicurativi è il 2 marzo 2020. A segnalarlo l’Inail nell’ istruzione operativa del 13 gennaio scorso, nella quale riepiloga le principali riduzioni contributive, le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.

Il premio di autoliquidazione – si spiega nel provvedimento – può essere pagato in unica soluzione, entro il prossimo 17 febbraio, o in quattro rate trimestrali, ciascuna pari al 25% del premio annuale, attraverso i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. In quest’ultimo caso, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato dell'anno precedente. I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2020 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2019 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività) devono inviare all’Inail, sempre entro il 17 febbraio, la relativa comunicazione, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere, che costituiranno la base per il calcolo del premio anticipato dovuto per il 2020. Per il triennio 2018-2020 – ricorda l’Inail - non si applica l’addizionale a carico delle imprese sui premi assicurativi relativi ai settori di attività comportanti esposizione all’amianto. Infine, nell’istruzione operativa sono dettagliate le riduzioni contributive che si applicano all’autoliquidazione 2019/2020 nel settore della pesca, per il Registro Internazionale, per gli incentivi di sostegno a maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo, alle imprese artigiane, ai datori di lavoro operanti a Campione d’Italia, alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate, per assunzioni incentivate ex legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11.

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