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Martedì, 14 Gennaio 2020 16:20

RdC: in GU il decreto sui progetti utili alla collettività

Definite forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei progetti utili alla collettività (PUC) cui devono dedicarsi i percettori di Reddito di Cittadinanza. A stabilirle il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 22 ottobre 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2020. Il provvedimento definisce anche i casi di esclusione dall’obbligo e il numero minimo di ore che il beneficiario del sussidio è tenuto a garantire ai Comuni, compatibilmente con l’attività di lavoro eventualmente svolta.
Come noto il beneficiario del reddito è tenuto ad offrire, nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale, la propria disponibilità per collaborare gratuitamente a progetti utili alla collettività, da svolgere nel suo Comune di residenza. La mancata adesione ai PUC da parte di uno dei componenti della famiglia, comporta la decadenza dal RdC. Tuttavia, per l'effettivo assolvimento dell'obbligo - si legge nel decreto - è necessario che siano i Comuni (che potranno anche avvalersi della collaborazione di enti del Terzo settore o altri enti pubblici) a progettare un numero sufficiente di PUC. Tali progetti devono comportare un impegno non inferiore alle 8 ore settimanali, fino a un massimo di 16 previo accordo tra le parti e tali attività non devono essere assimilabili a lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo, né possono comportare l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Inoltre, non è possibile svolgere, tramite PUC, attività in sostituzione del personale dipendente dal Comune; né i soggetti obbligati possono ricoprire ruoli o posizioni proprie nell' organizzazione del Comune o sostituire lavoratori assenti (per malattia, congedi parentali, ferie e altri istituti, né possono essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensità di lavoro). Nel caso in cui il numero di PUC attivati dai Comuni sia inferiore a quello dei soggetti tenuti a parteciparvi, si osservano i seguenti criteri di priorità: la partecipazione di almeno un componente per famiglia, il più giovane tra gli obbligati; l'assegnazione prioritaria alle famiglie beneficiarie di RdC con importo più elevato.

L'art. 4 del decreto ricorda infine che ai beneficiari del Rdc impegnati nei PUC si applicano gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, compresa l’attivazione da parte dei Comuni di idonee coperture assicurative presso l'Inail con gli infortuni e le malattie professionali.

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