Per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA i modelli F24 devono essere presentati esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. È quanto precisa l’Agenzia con la risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019 nella quale fornisce i primi chiarimenti sulla stretta alle compensazioni indebite introdotta dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020, classificando in una tabella i codici tributo da indicare nel modello F24.
Ai sensi delle modifiche contenute nell’art. 3 del d.l. n. 124/2019, convertito nella l. n. 157/2019 – si riepiloga -, sono soggette all’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito le compensazioni relative a imposte sostitutive, imposte sui redditi e addizionali, IRAP, IVA. Si precisa che il credito potrà essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello di corretta presentazione all’Agenzia della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito stesso. Inoltre, visto l’esplicito riferimento ai “crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta”, aggiunto all’art. 37, comma 49-bis, del d.l. n. 223/2006, l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d’imposta, finalizzati, ad esempio, al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del “bonus 80 euro” e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati. Al riguardo, si evidenzia infine che il modello F24 può essere presentato direttamente dal contribuente o dal sostituto d’imposta, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online”, oppure avvalendosi di un intermediario abilitato, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1998.
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