Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 2020 il decreto ministeriale 24 dicembre 2019 con il quale vengono approvati 89 nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), in revisione per il periodo d' imposta 2019, relativi alle attività economiche nel settore del commercio, delle manifatture, dei servizi e delle attività professionali e le territorialità specifiche. Negli allegati al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze le note tecniche e metodologiche per l’applicazione degli ISA e per il calcolo del punteggio di affidabilità fiscale del contribuente e le indicazioni relative alle variabili che metterà a disposizione l’Agenzia delle Entrate nel file xml relativo agli ISA precompilati per il periodo d’imposta 2019.
Gli indici sintetici di affidabilità fiscale si applicano ai contribuenti esercenti attività di impresa che svolgono in maniera prevalente le attività oggetto dell'indice. Il decreto chiarisce che in caso di esercizio di più attività d'impresa, o di più attività professionali, ai fini dell’applicazione degli ISA, per attività prevalente si intende l'insieme delle attività dalle quali deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi, determinato attraverso la somma dei ricavi o compensi afferenti tutte le attività previste dallo specifico indice. Il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente è espresso, su una scala da 1 a 10, sulla base degli indici approvati con il nuovo decreto, anche al fine di consentire l'accesso al regime premiale. L'art. 3 del decreto, inoltre, indica quali sono le categorie a cui non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale mentre saranno individuate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate le tipologie di contribuenti che, anche se esclusi dall'applicazione degli ISA, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all'art. 9, comma 4 del decreto legge n.50/2017.
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