Il decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio 2020 (legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157) è approdato in Gazzetta Ufficiale n. 301 ed è in vigore a partire dal 25 dicembre 2019. Diventano così operative le numerose misure contenute nel provvedimento, come modificate nel corso dell’iter parlamentare, che interessano diversi ambiti e settori. Entrando nello specifico, il decreto conferma il complesso di norme per il contrasto delle indebite compensazioni: esteso l’obbligo di preventiva trasmissione delle dichiarazioni per le compensazioni afferenti i crediti delle imposte dirette e dell’IRAP e ampliato alle persone fisiche non titolari di partita IVA l’obbligo di utilizzo dei canali telematici per le compensazioni, anche parziali. Introdotta poi una specifica sanzione per ciascun modello F24 scartato dal sistema telematico delle Entrate.
Tra le novità contenute nel testo del decreto la stretta sugli adempimenti fiscali negli appalti: dal 1° gennaio i committenti di opere e servizi di valore superiore a 200 mila euro dovranno controllare il corretto versamento delle ritenute sugli appalti e i subappalti. Inoltre, previste alcune disposizioni finalizzate al contrasto delle frodi in materia di accisa e nel settore dei carburanti, idrocarburi e del gasolio commerciale. Prevista poi una nuova revisione del limite di utilizzo del contante, con l’abbassamento della soglia da 3.000 a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino a 1.000 euro dal 1° gennaio 2022. Al contempo viene sancito l’obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici con carte e bancomat nel commercio al dettaglio e, per ridurre l'impatto delle commissioni sui commercianti, viene introdotto un credito d’imposta pari al 30%. Riscritto, inoltre, il calendario fiscale con il 730, che dal 1°gennaio 2021 potrà essere presentato fino al 30 settembre di ciascun anno. Viene inoltre prevista una finestra mobile di invio delle dichiarazioni che consentirà ai contribuenti di non subire ritardi nell’erogazione dei crediti fiscali chiesti a rimborso. E ancora: l'introduzione dell'articolo 13ter che anticipa al periodo di imposta 2019 le agevolazioni fiscali previste per i lavoratori impatriati dal Decreto Crescita. Modifiche introdotte anche in materia IVA e di fatturazione elettronica. Tra queste, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2020, nonché la bozza della dichiarazione annuale IVA a partire dal 2021. E, per quanto concerne l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, viene previsto che in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, l’amministrazione finanziaria comunichi con modalità telematiche al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare, nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi. Con una modifica inserita in sede di conversione, inoltre, passa da trimestrale a semestrale il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche se gli importi dovuti non superano la soglia di 1.000 euro annui. Infine, si segnala l’introduzione del ravvedimento operoso per i tributi locali possibile fino al momento dell’accertamento del comune o dell’ente territoriale e la diminuzione della periodicità dell’esterometro che non dovrà più essere presentato con cadenza mensile bensì trimestrale.
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