Il servizio di elaborazione delle buste paga è riservato ai professionisti iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro o equiparati, come stabilito dall’art. 1 della Legge n.12/79. É quanto stabilito dal TAR Campania-Napoli che, con sentenza n. 05967 del 16 dicembre 2019, ha accolto il ricorso di una società tra professionisti (STP) che, partecipando ad una procedura negoziata per l'affidamento del servizio relativo all'elaborazione dei cedolini paga dei medici specialistici ambulatoriale, si collocava al secondo posto della graduatoria. Il TAR ha così annullato l’impugnato provvedimento nei confronti della società arrivata prima in graduatoria in quanto ritenuto illegittimo per violazione dell’art. 1 della Legge n. 12/79. Secondo il tribunale amministrativo, infatti, la società aggiudicataria avrebbe meritato l'esclusione dalla procedura perché costituita come società commerciale e non come società di professionisti iscritti all'albo dei Consulenti del Lavoro o ad albi equiparati e per questo, quindi, priva del requisito legale di partecipazione per l'erogazione degli adempimenti professionali in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti.
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