Congedo di maternità: tempi diversi non cambiano l’indennità. È quanto chiarisce Antonello Orlando, esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, nell’articolo pubblicato da Donnamoderna.com lo scorso 17 dicembre e dedicato ad approfondire la possibilità di usufruire dell’indennità di maternità esclusivamente dopo il parto, norma in vigore dal 1° gennaio scorso ma resa pienamente operativa dall’Inps solo con la circolare n. 148 del 12 dicembre.
In particolare, che le lavoratrici in attesa decidano di usufruire del congedo con il modulo “2+3”, con quello “1+4” o ancora, come adesso possibile, esclusivamente dopo la nascita del bambino, “le indennità – spiega Orlando -, sia per la parte che spetta alle aziende (20%) sia per l’Inps (80%), rimangono nella stessa misura che sarebbe spettata lavorando”. Ciò che cambia, ha proseguito Orlando, è “solo la data a partire da quando decorre il congedo di maternità”. Unico requisito necessario: avere il parere favorevole del medico curante e del medico del lavoro. Anche se la novità rappresenta per Orlando “una grande opportunità di modernizzazione” che, insieme al lavoro agile, “offre la possibilità di evitare che la maternità sia vissuta come una cesura rispetto al proprio lavoro”, tuttavia l’esperto sottolinea come “a fronte dei 5 mesi obbligatori per la madre abbiamo un periodo di congedo del padre, introdotto dalla riforma Fornero, di soli 5 giorni”, cosa che rende il congedo di maternità in Italia ancora “mammocentrico” nel confronto con l’Europa.
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