In caso di infortunio del dipendente, c’è la sanzione penale per i manager e per la società che hanno tollerato un comportamento pericoloso senza porre rimedio alle carenze organizzative causa dell’incidente. È quanto statuisce la Corte di Cassazione nella sentenza n. 48779/2019, esaminando il caso di un operaio con mansioni di verniciatore e collaudatore che aveva subito lesioni personali alla mano destra nel corso del processo produttivo.
La Suprema Corte ha ravvisato infatti la sussistenza del delitto di cui all’art. 590 del codice penale a danno dell’operaio, commesso con plurime violazioni della normativa in materia di sicurezza del lavoro. Ma non solo: secondo gli Ermellini sussiste, nel caso in specie, anche la responsabilità amministrativa ex. d. lgs. n. 231/2001 a carico della società per non aver adottato un modello organizzativo tale da prevenire il rischio specifico, tollerando prassi pericolose per rendere il ciclo produttivo economico. Tale responsabilità è ravvisabile in quanto l’evento è stato provocato “da scelte rispondenti all’interesse dell’ente”, nonché finalizzate all’ottenimento di un vantaggio per la società stessa, ovvero “un procedimento più snello e rapido – si legge nella sentenza - che quindi accelerava i tempi di produzione; nonché la circostanza che la società aveva comunque risparmiato i costi connessi ad un’adeguata attività di formazione e informazione dei dipendenti”.
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