Nel caso in cui un lavoratore si rioccupi con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co.), e il rapporto cessi durante il periodo teorico di spettanza dell'indennità di disoccupazione NASpI, potrà accedere all’indennità di disoccupazione DIS-COLL per le sole mensilità che non si sovrappongono al predetto periodo di spettanza. Se invece il rapporto di collaborazione cessa dopo la fine del periodo teorico di spettanza della NASpI, la DISCOLL potrà essere riconosciuta per tutto il periodo di spettanza non essendovi sovrapposizione tra le due prestazioni di disoccupazione (NASpI anticipata e DIS-COLL) nel medesimo arco temporale.
Sono i principali chiarimenti forniti dall'Inps con il messaggio n. 4658 del 13 dicembre 2019 in cui l'Istituto è intervenuto in materia di liquidazione anticipata dell’indennità di disoccupazione NASpI in un’unica soluzione “a titolo di incentivo all’avvio di un’attività autonoma, di un’impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio”, e ha riepilogato in quali casi la NASpI anticipata deve essere restituita a seguito di una rioccupazione.
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