Il regime fiscale speciale per lavoratori impatriati previsto dal d.lgs. n. 147 del 2015 non è ammesso quando il rientro in Italia del lavoratore distaccato all’estero avviene in esecuzione delle clausole del preesistente contratto di lavoro. La precisazione arriva dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 510 dell’11 dicembre scorso.
L’Agenzia ricorda che, come già chiarito nella circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, il beneficio non compete ai soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all'estero ed avere acquisito la residenza estera per il periodo di permanenza richiesto dalla norma. Ciò in quanto il loro rientro, avvenendo appunto in esecuzione delle clausole del preesistente contratto di lavoro, si pone in sostanziale continuità con la precedente posizione di lavoratori residenti in Italia e, pertanto, non soddisfa la finalità attrattiva della norma. La posizione restrittiva adottata nella circolare n. 17, finalizzata ad evitare un uso strumentale dell'agevolazione in esame, non preclude tuttavia la possibilità di valutare specifiche ipotesi in cui il rientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco, ma sia determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa. Fra questi, rientrano le ipotesi in cui il distacco sia più volte prorogato e la sua durata nel tempo determini quindi un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero, oppure il rientro non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia perché il dipendente assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all'estero.
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