Dopo la pubblicazione del messaggio Inps. n. 4516/2019 in tema di domande per reddito e pensione di cittadinanza presentate dai cittadini non appartenenti all'Unione Europea, arriva la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 dicembre 2019 del Decreto Ministeriale del 21 ottobre 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’elenco degli Stati o territori i cui cittadini, ai fini dell’accoglimento della richiesta del RdC e PdC, sono tenuti a produrre l’apposita certificazione di cui all’art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, limitatamente all’attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all’estero dichiarato a fini ISEE. Gli stati inseriti nell'elenco sono i seguenti: Regno del Bhutan, Repubblica di Corea, Repubblica di Figi, Giappone, Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese, Islanda, Repubblica del Kosovo, Repubblica del Kirghizistan, Stato del Kuwait, Malaysia, Nuova Zelanda, Qatar, Repubblica del Ruanda, Repubblica di San Marino, Santa Lucia, Repubblica di Singapore, Confederazione svizzera, Taiwan e Regno di Tonga.
I cittadini degli Stati o territori non inclusi nell'elenco non sono tenuti a produrre alcuna ulteriore certificazione, oltre a quella ordinariamente prevista per l’accesso al reddito di cittadinanza e alla pensione di cittadinanza, ai sensi dell’art. 5 del decreto-legge n. 4 del 2019. L’elenco - si legge infine nel decreto - è aggiornato sulla base delle informazioni che dovessero eventualmente rendersi disponibili, anche mediante la rete diplomatica, sulla possibilità di acquisire presso gli Stati o territori esteri la documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE.
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