REGOLAMENTO RECANTE LE DISPOSIZIONI SULLA FORMAZIONE CONTINUA PER I CONSULENTI DEL LAVORO
Art. 6 - Crediti formativi
1. Il credito formativo (CF) costituisce l’unità di misura per la valutazione dell’impegno richiesto per l’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua.
2. L’unità del valore del credito formativo è l’ora.
3. Ogni Consulente del Lavoro deve conseguire nel biennio almeno 50 crediti formativi, di cui almeno 6 nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico.
4. Per i neo iscritti l’obbligo formativo decorre dal mese successivo a quello di iscrizione all’Albo ed i crediti di cui al comma 3 sono conseguentemente riproporzionati.
5. Per ciascun anno il Consulente del Lavoro deve, comunque, maturare complessivamente almeno 16 crediti formativi, di cui almeno 3 crediti nelle materie di Ordinamento Professionale e Codice Deontologico.
6. Ogni Consulente del Lavoro può beneficiare, nel biennio, di un debito formativo per un massimo di 9 crediti, i quali dovranno essere recuperati nei primi sei mesi del biennio successivo.
7. Il 40% dei crediti può essere conseguito con l’utilizzo della tecnologia e-learning. Su richiesta motivata dell’iscritto, o per motivi di carattere generale, il Consiglio Provinciale può autorizzare una percentuale superiore
8. In nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti del biennio di riferimento i crediti maturati nel biennio precedente.
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