Possibile essere titolari di cariche sociali ed instaurare un autonomo e diverso rapporto di lavoro subordinato. Questo è quanto afferma l’INPS nel Messaggio n. 3359/19 dopo l’esclusione decretata nel 1989. L’attribuzione da parte del Cda del solo potere di rappresentanza, o di specifiche e limitate deleghe all’amministratore non è ostativo, in linea generale, all’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato genuini. Ai fini dell’ammissibilità di detti rapporti, sono rilevanti i rapporti fra l’organo delegato e il Cda, la pluralità ed il numero degli amministratori delegati e la facoltà di agire congiuntamente, o disgiuntamente, oltre alla sussistenza degli elementi caratterizzanti il vincolo di subordinazione. Stabilita l’astratta possibilità di instaurazione, tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, di un autonomo e parallelo diverso rapporto (che può essere il lavoro subordinato), dovrà accertarsi sia l’oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico, sia che tali attività abbiano i caratteri tipici della subordinazione.
Ai fini dell’accertamento del rapporto di lavoro dipendente si terrà conto della sussistenza anche di altri elementi sintomatici della subordinazione individuati dalla giurisprudenza e riproposti dalla prassi amministrativa adottata dall’Istituto quali la periodicità e la predeterminazione della retribuzione, l’osservanza di un orario contrattuale di lavoro, l’inquadramento all’interno di una specifica organizzazione aziendale, l’assenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, l’assenza di rischio in capo al lavoratore, la distinzione tra importi corrisposti a titolo di retribuzione da quelli derivanti da proventi societari, ecc. È necessario, peraltro, che la costituzione e gestione del rapporto di lavoro siano ricollegabili ad una volontà della società distinta dal soggetto titolare della carica (amministratore, ecc.). La valutazione della compatibilità dello statusdi amministratore di società di capitali con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, presuppone l’accertamento in concreto, caso per caso, della sussistenza delle seguenti condizioni: che il potere deliberativo sia affidato all’organo (collegiale) di amministrazione, che sia fornita prova della sussistenza del vincolo della subordinazione, che il soggetto svolga, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la società. Info dai Consulenti del lavoro.