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Martedì, 26 Novembre 2019 14:10

Le Novità Normative della Settimana dal 18 novembre al 24 novembre 2019

INPS

Facoltà del padre di fruire dei riposi giornalieri durante il teorico periodo di trattamento economico di maternità spettante alla madre lavoratrice autonoma

L’INPS, con la circolare n. 140 del 18 novembre 2019, recepisce le indicazioni fornite  dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22177 del 12 settembre 2018, con cui è stato affermato il principio secondo cui l’utilizzo da parte del padre lavoratore dipendente dei riposi spettanti per paternità non è alternativo alla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma. - Link

 

Decorrenza del termine per la presentazione della domanda di indennità NASpI in presenza di evento di malattia

L’INPS, con il messaggio 4211 del 18 novembre 2019, chiarisce che il termine di presentazione della Naspi può essere sospeso solo quando la malattia è indennizzabile, secondo quanto stabilito dal contratto ed a prescindere se sia precedente o successiva alla scadenza dello stesso. Il periodo di sospensione blocca temporaneamente il termine dei sessantotto giorni. - Link

 

Ampliamento delle tutele per malattia e degenza ospedaliera in favore degli iscritti alla Gestione separata

Con la circolare n. 141 del 19 novembre 2019, l'INPS illustra le novità normative in materia di indennità giornaliera di malattia e all’indennità di degenza ospedaliera per gli iscritti alla Gestione Separata, introdotte dal decreto legge n. 101/2019

Per i soggetti iscritti alla Gestione Separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, le indennità vengono corrisposte a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell’evento o di inizio del periodo indennizzabile. La misura dell’indennità di degenza ospedaliera è stata aumentata del 100%. Di conseguenza è stata aggiornata la misura dell’indennità giornaliera di malattia. - Link

 

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

Responsabilità solidale del committente per debiti contributivi.

Con la nota n. 9943 del 19 novembre 2019,l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti in ordine al termine decadenziale entro il quale è necessario far valere la responsabilità solidale del committente per i debiti contributivi. alla luce delle recenti pronunce della Corte di Cassazione. Pertanto, la Corte ha affermato il principio in virtù del quale il suddetto termine decadenziale di 2 anni riguarda esclusivamente l’esercizio dell’azione nei confronti del responsabile solidale da parte del lavoratore, per il soddisfacimento dei crediti retributivi, e non è applicabile, invece, all’azione promossa dagli enti previdenziali per il soddisfacimento della pretesa contributiva, che risulta soggetta, dunque, alla sola prescrizione prevista dall’articolo 3, comma 9, L. 335/1995. - Link

 

AGENZIA DELLE ENTRATE

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per l’ammodernamento degli impianti calcistici

L'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 95 del 20 novembre 2019 il codice di tributo “6907” per utilizzare il bonus, esclusivamente in compensazione con il modello F24, da parte delle società appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti (Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria comprese) che hanno beneficiato della mutualità  di cui all’articolo 22 del decreto legislativo n. 9/2008. - Link

 

Utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta c.d. sismabonus

Con la risoluzione numero 94del 20 novembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i codici tributo per la compensazione dei crediti d’imposta per il sismabonus ed ecobonus acquisti. - Link

 

Istituzione dei codici tributo per consentire ai fornitori di recuperare in compensazione, gli sconti praticati in relazione alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico

Con la risoluzione n. 96 del 20 novembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i codici tributo per i fornitori che devono recuperare lo sconto in fattura in caso di sismabonus ed ecobonus, riconosciuto sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione. - Link

 

AGENZIA DELLE ENTRATE – PRINCIPIO DI DIRITTO

Principio di diritto 24 del 19 novembre 2019  -  esclusione dei soggetti residenti in Paesi extra UE dalla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo.

La procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo, di cui all’articolo 73, comma 3, Dpr n. 633/1972 e al decreto ministeriale 13 dicembre 1979, rappresenta un istituto di matrice comunitaria, il cui fondamento si rintraccia nell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva n. 77/388/CEE e poi nell'articolo 11 della direttiva n. 2006/112/CE.

Il decreto ministeriale citato delinea l’ambito soggettivo di applicazione della procedura e l’Agenzia delle entrate, con la  risoluzione n. 22/2005, ha chiarito che tale istituto trova applicazione anche per le società residenti in altri Stati comunitari, sempreché in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale e identificati ai fini Iva in Italia, per il tramite di una stabile organizzazione, ovvero con la nomina di un rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta.

L’interpretazione è stata resa dall’amministrazione “al fine di evitare ogni profilo di incompatibilità della disciplina dell'IVA di gruppo con il diritto comunitario", con particolare riguardo alle norme del trattato sulla libertà di stabilimento che vieta discriminazioni a carico di soggetti comunitari non residenti nel Paese di destinazione della prestazione.

La medesima tutela non si estende, dunque, ai soggetti residenti in Paesi extra Ue che non possono accedere alla liquidazione Iva di gruppo. - Link

 

ISTAT

TFR – Coefficiente di rivalutazione

L’Istat ha comunicato l’indice relativo al mesedi ottobre 2019 che è pari a102,4%. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al mese di ottobre 2019 è di 1,470372%. - Link