Con circolare n. 140 del 18 novembre 2019, l’Inps fornisce istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione dei riposi giornalieri – di cui all’articolo 40 del D. Lgs 26 marzo 2001, n. 151 – nel caso di padre lavoratore dipendente e madre lavoratrice autonoma.
Nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma, il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi (D.Lgs n.151/2001) dalla nascita o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali del minore, a prescindere dalla fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma. Sono, pertanto, da intendersi superati – si legge nella circolare – i chiarimenti forniti al punto 2), 4° capoverso, della circolare n. 8 del 17 gennaio 2003 mentre permangono le istruzioni fornite nella circolare n. 8/2003 in materia di incompatibilità. In particolare:
- il padre lavoratore dipendente non può fruire dei riposi giornalieri nel periodo in cui la madre lavoratrice autonoma si trovi in congedo parentale;
- il padre lavoratore dipendente non ha diritto alle ore che l’articolo 41 del citato D.Lgs n. 151/2001 riconosce al padre, in caso di parto plurimo, come “aggiuntive” rispetto alle ore previste dall’articolo 39 del medesimo decreto legislativo (vale a dire quelle fruibili dalla madre), per l’evidente impossibilità di “aggiungere” ore quando la madre non ha diritto ai riposi giornalieri.
Tali novità - conclude l'Istituto - si applicano alle domande pervenute e non ancora definite e, a richiesta dell’interessato, anche agli eventi pregressi per i quali non siano trascorsi i termini di prescrizione ovvero per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
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