Alla luce della giurisprudenza di Cassazione, con il messaggio n. 4211 del 18 novembre l’Inps fornisce chiarimenti su decorrenza e sospensione del termine per la presentazione della domanda di indennità NASpI nel caso di evento di malattia insorto prima o dopo la cessazione del rapporto di lavoro subordinato. Occorre infatti distinguere le categorie di lavoratori dipendenti ai quali la tutela previdenziale della malattia viene riconosciuta anche oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro, come quelli a tempo indeterminato, dalle categorie, ad esempio i lavori a tempo determinato del commercio, per cui invece tale tutela non è prevista.
Nel primo caso, per quanto concerne la sospensione della decorrenza del termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI, nel caso di evento di malattia comune indennizzabile da parte dell’Inps o infortunio/malattia professionale indennizzabile dall’Inail insorti dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento indennizzato e riprende a decorrere al termine del predetto evento per la parte residua. Qualora la malattia o l’infortunio si protraggano oltre la cessazione del rapporto di lavoro, il termine per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla fine dell’evento di malattia/infortunio. Nel caso, invece, in cui non sia normativamente prevista la tutela della malattia oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine di presentazione della domanda di NASpI non può essere sospeso e pertanto decorre secondo le regole ordinarie.
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