L'Inps, con messaggio n. 3872 del 25 ottobre 2019, ha fornito nuove precisazioni in tema di contribuzione aggiuntiva a favore dei lavoratori collocati in aspettativa sindacale o in distacco sindacale, dopo la recente circolare n. 129 del 4 ottobre 2019. Quest’ultima ha provveduto alla ricognizione normativa e operativa riferita alla gestione e valorizzazione ai fini pensionistici della contribuzione aggiuntiva a favore dei lavoratori collocati in aspettativa sindacale ai sensi dell’art. 31 della L. n. 300/1970, ovvero in distacco sindacale con diritto alla retribuzione a carico del datore di lavoro.
L'istituto ha specificato che per i lavoratori collocati in aspettativa o distacco sindacale, ai fini dell’individuazione degli emolumenti in termini generali e in via preventiva degli emolumenti che rilevano anche ai fini del computo della cd. quota A di pensione, occorre che gli stessi soddisfino entrambi i caratteri della “fissità” e “continuità”. Il carattere della “fissità” - si legge - è soddisfatto se la misura degli emolumenti e delle indennità corrisposti dal sindacato per lo svolgimento dell’incarico, risultante dall’atto ufficiale di attribuzione dell’incarico sindacale (provvedimento o verbale di approvazione) ovvero dalla delibera sindacale, è determinata nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento del sindacato per la specifica carica ed è costante per tutto il periodo di durata dell’incarico. D’altro canto, il carattere della “continuità” è soddisfatto se sugli emolumenti e sulle indennità sia stata versata, per l’intera durata dell’incarico, la relativa contribuzione aggiuntiva in misura piena. Il messaggio dell’Istituto ricorda inoltre che con la circolare n.129 è stato precisato che le istruzioni fornite si applicano alle domande di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva riferita all’anno 2019 e seguenti, per incarichi conferiti anche precedentemente alla data di pubblicazione della circolare stessa. Pertanto, i criteri di valorizzazione di cui sopra si applicano alla contribuzione aggiuntiva riferita ad incarichi conferiti nel 2019 e che proseguono negli anni successivi, ovvero conferiti in anni precedenti alla data di pubblicazione della circolare, per la contribuzione aggiuntiva riferita all’anno 2019 e seguenti. Al contrario, la circolare non trova applicazione con riferimento alla contribuzione aggiuntiva relativa ad incarichi conferiti alla data di pubblicazione della circolare e che si esauriscono nel 2019, per i quali il sindacato ha deliberato e/o già erogato le relative indennità e/o emolumenti.
Nel messaggio sono precisate, inoltre, alcune modalità operative di liquidazione pensionistica riguardanti gli iscritti alla Gestione pubblica e i rimandi normativi per la gestione in posizione assicurativa dei periodi interessati dalla contribuzione aggiuntiva.
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