Le imprese non rientranti nel campo di applicazione della Cigs, ma che comunque assicurano ai lavoratori tutele attraverso i fondi di solidarietà bilaterali, possono accedere esclusivamente alla prestazione, prevista dal comma 5 dell'art. 41, D.Lgs. n. 148/2015, di un'indennità mensile eventualmente integrata dall'indennità NASpI commisurata al trattamento pensionistico lordo, maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. È quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la circolare n. 18 del 2019 che integra il precedente intervento di prassi (circolare n. 16 del 6 settembre 2019).
Tali imprese, dunque, possono accedere al nuovo prepensionamento introdotto nell’ambito del “contratto di espansione” previsto all’art. 26-quater del cd. “Decreto Crescita” (D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni in L. n. 58/2019) e introdotto, in via sperimentale, per gli anni 2019 e 2020 in favore delle imprese con un organico complessivamente superiore a 1.000 unità che necessitano di agevolare i processi di ricambio generazionale. Al comma 6 dell'art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015 il legislatore ha infatti previsto che il prepensionamento possa essere riconosciuto anche "per il tramite dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 26 già costituiti o in corso di costituzione senza l'obbligo di apportare modifiche ai relativi atti istitutivi". A copertura di tale nuovo beneficio - si legge nella circolare - posto il carattere sperimentale dello stesso, il legislatore ha individuato espressamente il limite di spesa, riferito alla NASpI, entro cui è possibile procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo.
Di contro, per le medesime imprese, non è stato previsto uno stanziamento di risorse per l'accesso alla misura di cui ai commi 3 e 7 (trattamento di integrazione salariale straordinaria).
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