Con il messaggio n. 3835 del 23 ottobre 2019, l’Inps interviene sulla modifica del periodo di validità dell’ISEE corrente e sull’ampliamento della fattispecie in cui può essere richiesto, introdotti dall’art. 28-bis del d.l. n.34/2019 convertito nella l. n. 58/2019. Modifiche che – ricorda l’Istituto - decorrono a partire dal 23 ottobre, ovvero dal quindicesimo giorno successivo all’ entrata in vigore del provvedimento di approvazione del nuovo modello finalizzato alla richiesta dell’ISEE corrente, lo scorso 8 ottobre.
Diventano alternativi e non più cumulativi - si spiega - i requisiti della variazione della situazione lavorativa per almeno un componente del nucleo familiare e della variazione della situazione reddituale corrente del nucleo superiore al 25% rispetto a quella individuata dall’ISEE ordinario. Pertanto, per poter richiedere l’ISEE corrente, sarà sufficiente che si sia verificata soltanto una delle due condizioni. Viene inoltre introdotta la possibilità di presentare l’ISEE corrente nel caso in cui per almeno un componente si verifichi un’interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF. La variazione della situazione lavorativa ovvero la perdita del trattamento devono essere avvenute posteriormente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del reddito (secondo anno precedente alla presentazione della DSU) considerato nell’ISEE ordinario di cui si chiede la sostituzione con l’ISEE corrente. Si rinvia infine al nuovo modello e alle relative istruzioni approvati con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze n. 347/2019. La nuova modulistica e le relative istruzioni per la compilazione sono disponibili anche sul sito dell’Istituto, nella sezione “ISEE post-riforma 2015”.
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