Con la circolare n. 129 del 4 ottobre 2019, l’Inps fornisce istruzioni riguardo alle domande di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva, riferita all’anno 2019 e seguenti, per i lavoratori collocati in aspettativa o in distacco in quanto chiamati a ricoprire cariche sindacali. L'Istituto precisa che in entrambe le fattispecie – aspettativa e distacco sindacale – la contribuzione aggiuntiva deve coesistere con una contribuzione principale, sia essa figurativa (aspettativa sindacale) o effettiva (distacco sindacale) e non dà luogo ad un aumento di anzianità, ma solo ad un incremento della retribuzione pensionabile.
La domanda di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva va inoltrata dall’Organizzazione sindacale in tempo utile a consentire la completa istruttoria da parte dell’Istituto e comunque nella considerazione del termine previsto per il relativo versamento (fissato, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.lgs n. 564/1996 entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo di cui al comma 3, ossia entro e non oltre il 30 settembre dell’anno civile successivo a quello in cui ha avuto corso o si è protratta l’aspettativa o il distacco sindacale). Tuttavia, qualora il provvedimento autorizzatorio venga notificato all’Organizzazione sindacale successivamente al prescritto 30 settembre, il versamento della contribuzione aggiuntiva - precisa l'Inps - dovrà essere effettuato entro il successivo termine di 30 giorni dall’avvenuta notifica.
Nella determinazione della contribuzione aggiuntiva la base di calcolo, per l'aspettativa sindacale, è determinata dall’eventuale differenza fra il compenso (emolumenti e indennità) erogato dall’Organizzazione sindacale e la retribuzione di riferimento per l’accreditamento della contribuzione figurativa; per il distacco è calcolata sull’intero importo degli emolumenti e delle indennità corrisposte dall’Organizzazione sindacale al lavoratore. Per determinare l’imponibile contributivo non si devono applicare le disposizioni di cui al T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva, iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie, e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, anche l’imponibile della contribuzione aggiuntiva è soggetto al massimale annuo previsto dall’articolo 2, comma 18, delle legge 8 agosto 1995, n. 335. Pertanto - precisa l'Istituto - per la determinazione delle somme imponibili si dovrà tener conto dell’importo della retribuzione figurativa (in caso di aspettativa sindacale) e della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro (in caso di distacco sindacale). Le indennità e gli emolumenti corrisposti oltre il massimale così calcolato non sono assoggettabili a contribuzione aggiuntiva.
Nella circolare vengono, infine, definite le modalità operative per la contribuzione aggiuntiva afferente ai lavoratori iscritti alle Gestioni private e pubbliche, riepilogando le diverse fasi da seguire.
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