Con messaggio n. 3606 del 4 ottobre 2019, l'Inps rende operative le novità introdotte dal Decreto Legge n. 101 del 3 settembre 2019 che ha introdotto una novità in ordine al requisito contributivo necessario per l'accesso alla prestazione DIS-COLL, modificando l'articolo 15, comma 2 del D.Lgs. n.22 del 2015. Per effetto di tali novità, il requisito contributivo necessario per l’accesso alla prestazione DIS-COLL passa da tre ad un mese. Infatti - come precisato nel messaggio - è necessario che il collaboratore possa far valere il requisito minimo di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del rapporto di lavoro alla data dell’evento.
Il nuovo requisito contributivo per poter richiedere l’indennità di disoccupazione per collaboratori, assegnisti e dottorandi, sarà applicabile agli eventi di perdita involontaria del lavoro verificatisi a partire dal 5 settembre 2019 - data di entrata in vigore del D.L. n. 101 del 2019. A partire da tale data, quindi, potranno fare domanda di disoccupazione i soggetti che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
- siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione;
- possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di una mensilità).
L'Istituto comunica infine che l’istruttoria delle domande DIS-COLL, attivabile dall’applicazione DsWeb, è stata adeguata a quanto previsto dalle modifiche intervenute.
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