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Venerdì, 04 Ottobre 2019 14:27

Bonus Sud: riesaminate le domande per assunzioni dal 1° maggio

Le domande per beneficiare del Bonus Sud, relative alle assunzioni a partire dal 1° maggio 2019 e non accolte per mancanza di fondi, saranno riesaminate dall’istituto seguendo l’ordine cronologico di presentazione. E’ quanto annunciato dall’Inps e dall’ANPAL al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, a seguito delle richieste della Categoria di utilizzare tutti i fondi ancora disponibili perché destinati alle sole assunzioni effettuate entro aprile 2019, a seguito dell’estensione dell’Incentivo Occupazione Sviluppo Sud introdotta dal D.L. n. 34/2019 convertito, con modifiche, dalla Legge n.58/2019. L'Istituto precisa però che nel caso fossero già trascorsi 30 giorni dalla comunicazione di diniego occorrerà comunque reiterare l’istanza. I fondi a disposizione sono pari a circa 60 milioni di euro, si prevede pertanto un rapido esaurimento della dotazione. L’ANPAL ha inoltre assicurato che proseguirà nella ricerca dei fondi necessari per cercare di coprire tutto l’anno in corso.

Al momento, dunque, i Consulenti del Lavoro dovranno prestare attenzione allo stato delle istanze già inviate. Le casistiche, in particolare, potranno essere due:

1. Mancato accoglimento per problemi relativi alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID): se la domanda si trova in stato di "rifiutata provvisoria" per mancanza di DID, la stessa rimarrà in stand by fino a quando l'ANPAL non risponderà ad Inps. Al riguardo, si precisa che il termine di 30 giorni indicato in circolare non è perentorio. 

In questo caso, quindi, non c'è bisogno di ripresentare la domanda perché le risorse volte a finanziare l'assunzione sono state dall'Istituto preventivamente accantonate al fine di non fare perdere la priorità acquisita. Se, invece, la domanda si trova nello stato di rifiutata definitiva - perché la DID presente negli archivi ANPAL risulta avere una data successiva rispetto alla data di assunzione - è necessario ripresentare la domanda.

2. Mancato accoglimento per esaurimento fondi: In questo caso, il temine di 30 giorni è perentorio. Dunque, in questi 30 giorni le richieste rimangono in sospeso e saranno automaticamente in caso di ulteriori risorse. Decorso invece il periodo di 30 giorni occorre, invece, riproporre la richiesta.

Rassegna web: investireoggi.it

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