Confermato il bonus pubblicità per l'anno 2019. A stabilire i termini per l’invio delle comunicazioni relative all’anno in corso – si legge sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri – è stato l’articolo 3-bis del D.L. n. 59/2019, convertito dalla L. n.81/2019, che ha sbloccato la situazione di stallo venutasi a creare a seguito del mancato rifinanziamento del bonus e ha confermato per l’anno in corso e i successivi il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali, rendendo “strutturale” la misura. Per accedere all'agevolazione per il 2019, è indispensabile che la “comunicazione per l’accesso” al credito di imposta sia inviata telematicamente – attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate – dal 1° al 31 ottobre. Successivamente, dal 1° al 31 gennaio 2020, per confermare la “prenotazione” effettuata tramite la comunicazione per l’accesso, dovrà essere inviata, sempre telematicamente, la “dichiarazione sostitutiva”, relativa agli investimenti effettuati nell’anno in corso.
Pur restando invariati i requisiti d'accesso al bonus, - si legge - sono stati modificati alcuni aspetti del beneficio. In particolare, da quest'anno il credito di imposta è previsto, per tutti i beneficiari, nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati (viene meno quindi l’innalzamento al 90% in caso di microimprese, PMI e start-up innovative), nel limite massimo delle risorse appositamente stanziate e, in ogni caso, nei limiti di cui ai regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato c.d. de minimis. La norma ha inoltre stabilito che la misura è finanziata a regime con le risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, previsto dall’art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 e che lo stanziamento è determinato annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione delle risorse del Fondo, previsto all' articolo 1, comma 4, della citata legge n. 198 del 2016.
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