L’Inps spiega come calcolare la somma da versare per riscattare gli anni universitari, con notizia del 16 luglio 2019. E’ disponibile sul portale Inps il simulatore del riscatto di laurea per calcolare l’ammontare della somma da versare al fondo pensionistico di appartenenza per riscattare gli anni universitari. Grazie a questo strumento l’utente - si legge nella nota diffusa dall'Inps - può valutare se valorizzare o meno il periodo del proprio corso di studi ai fini pensionistici. Per utilizzare il simulatore bisogna accedere al servizio “Riscatto di laurea”, tramite codice PIN, SPID o CNS, e cliccare su “Simulazione calcolo” nel menu a sinistra. Dopo aver selezionato la gestione previdenziale per cui si desidera simulare il calcolo, occorre inserire alcuni dati: anno di iscrizione all’università, numero di rate in cui frazionare il pagamento, periodo o periodi da riscattare durante lo stesso anno solare. All’utente viene inoltre richiesto di dichiarare l’esistenza di eventuali periodi di anzianità estera o anteriore al 1° gennaio 1996. Infine, bisognerà selezionare la voce “Calcola l’onere del tuo riscatto di laurea”. L'Istituto ricorda inoltre che l'importo è orientativo e potrebbe discostarsi da quello effettivo, comunicato a seguito della presentazione della domanda di riscatto. Possono simulare l’onere di riscatto, per i periodi che si collocano nel sistema contributivo, sia gli iscritti alla gestione privata che a quella pubblica.
Per gli iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e alle gestioni speciali di artigiani, commercianti, coltivatori diretti e coloni mezzadri, la funzionalità è stata estesa ai periodi collocati nei sistemi retributivo e misto. Il riscatto del corso di laurea è un istituto che permette di valorizzare ai fini pensionistici il periodo del proprio corso di studi ed è valido a condizione che l’interessato abbia conseguito il titolo di studio. Il servizio è rivolto a tutti coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea o titolo equiparato. La facoltà è esercitabile anche dai soggetti inoccupati che, al momento della domanda, non risultino essere stati mai iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e che non abbiano iniziato l'attività lavorativa in Italia o all’estero. La legge n. 26/19 ha eliminato la soglia dell’età anagrafica dei 45 anni per essere ammessi alle nuove modalità di calcolo. Tutte le informazioni sono reperibili dai Consulenti del Lavoro.