In caso di doppio lavoro, dipendente e autonomo, con la stessa azienda, è possibile usufruire del regime forfetario se la situazione contrattuale è preesistente all’entrata in vigore delle modifiche alle cause ostative introdotte dalla Legge di Bilancio 2019. A precisarlo l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 382 del 16 settembre.
Tra le modifiche apportate alla disciplina – spiega l’Agenzia -, la lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 prevede che non possono avvalersi del regime agevolato le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o gli stessi erano intercorsi nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione di coloro che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni. Con la circolare 9/E del 10 aprile 2019 – si segnala - è stato però precisato che nella particolare ipotesi in cui, prima dell’entrata in vigore della nuova disposizione, il contribuente conseguiva sia redditi di lavoro autonomo (o d’impresa) sia redditi di lavoro dipendente (o assimilati) nei confronti del medesimo datore di lavoro, la causa ostativa in esame non potrà trovare applicazione se i due rapporti di lavoro persistono senza modifiche sostanziali per l’intero periodo di sorveglianza.
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