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Venerdì, 13 Settembre 2019 16:45

Incentivo Neet solo se l’assunzione non è obbligo

QUESITO

Oggetto: parere su richiesta incentivo occupazione Neet in base a quanto previsto dalla circolare Inps n. 54 del 17/04/2019

Un'azienda, in base a quanto previsto dalla circolare Inps n. 54/2019, che richiama come presupposto l'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione previsti dall'art. 31 D.Lgs. 150/15 e già illustrati dalla circolare n. 48/2018 paragrafo 6, può procedere alla richiesta di incentivo Occupazione Neet in caso di stipula di contratto di lavoro a tempo indeterminato con lavoratore in possesso dei requisiti soggettivi propri ma che abbia già avuto contratto a tempo determinato di durata superiore ai 6 mesi con la stessa azienda (scaduto nei dodici mesi precedenti la stipula del contratto a tempo indeterminato)? Si precisa che il contratto a tempo determinato stipulato in precedenza non è stato registrato con il programma “Garanzia Giovani”.

RISPOSTA INPS

Come è noto, possono accedere all’incentivo Neet tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che, senza esservi tenuti, assumano giovani aderenti al Programma “Garanzia Giovani”.

Pertanto, l’incentivo Neet può essere legittimamente riconosciuto solo laddove l’assunzione sia una libera scelta del datore di lavoro. Contrariamente, l’agevolazione non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione (articolo 31, comma 1, lettera a, D.Lgs. n. 150/2015).

Con specifico riferimento agli obblighi di assunzione, si riportano, a titolo esemplificativo, come già illustrato nella circolare n. 48/2018, le seguenti ipotesi in cui non si ha diritto al riconoscimento dell’incentivo in quanto l’assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo:

-         l’articolo 15 della legge n. 264 del 29 aprile 1949, in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni in favore dell’ex-dipendente a tempo indeterminato, che sia stato oggetto – negli ultimi sei mesi – di licenziamento per riduzione di personale;

-         l’articolo 24 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in favore del dipendente a tempo determinato, il cui rapporto sia cessato negli ultimi dodici mesi e che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. Per i lavoratori stagionali il medesimo articolo dispone inoltre il diritto di precedenza a favore del lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali;

-         l’articolo 47, comma 6, della legge n. 428 del 29 dicembre 1990, in materia di trasferimenti di azienda, in forza del quale, in favore dei lavoratori che non passano immediatamente alle dipendenze di colui al quale è trasferita un’azienda (o un suo ramo) in crisi, spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) effettuate entro un anno dalla data del trasferimento ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi.

Per quanto concerne gli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva si citano, ad esempio, le disposizioni collettive applicabili in caso di cambio appalto di servizi, in forza delle quali l’azienda che subentra ad un’altra è obbligata ad assumere i dipendenti della precedente azienda (cfr., al riguardo, contratto collettivo multiservizi).

Ciò premesso, con riferimento allo specifico quesito riportato, consistente nel comprendere se l’incentivo possa essere riconosciuto nelle ipotesi in cui si proceda ad un’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore che, nei dodici mesi precedenti, abbia avuto un rapporto a tempo determinato di durata superiore ai sei mesi con il medesimo datore di lavoro, si precisa che, come previsto dall’art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015, disciplinante il diritto di precedenza, tale diritto può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti la propria volontà alla riassunzione entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (tre mesi nel caso di rapporti stagionali). La manifestazione di volontà, effettuata entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto, comporta, infatti, la nascita del diritto alla riassunzione, diritto che rimane fermo per dodici mesi dalla data della precedente cessazione.

Nell’ipotesi di mancata manifestazione di volontà nel termine di sei mesi e di riassunzione dello stesso lavoratore prima della scadenza dei sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto, si può, comunque, ritenere che l’accettazione della nuova offerta di lavoro possa considerarsi una implicita manifestazione di volontà a essere riassunto. Pertanto, se il medesimo lavoratore viene riassunto entro sei mesi, il datore di lavoro non può usufruire di eventuali incentivi spettanti, a causa della violazione del principio affermato, da ultimo, dall'art. 31, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 150/2015, secondo cui gli incentivi non spettano laddove si concretizzi un obbligo di assunzione.

Se, invece, il precedente rapporto è cessato da più di sei mesi e il lavoratore non ha manifestato il suo interesse ad essere riassunto, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla nuova assunzione a tempo indeterminato e godere, fermo restando il rispetto di tutti i presupposti legittimanti, dell’incentivo Neet.

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