Con la circolare n. 9 del 10 settembre, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce precisazioni sul rispetto della contrattazione collettiva come condizione per la fruizione dei benefici normativi e contributivi da parte del datore di lavoro. Richiamando i contenuti della circolare n.7/2019, ai sensi delle previsioni normative dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, l’INL spiega che l’utilizzo del termine “rispetto” implica l’osservanza da parte del datore di lavoro dei contenuti, sia normativi che retributivi, dei contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali di datori di lavoro e lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Due le conseguenze di tali disposizioni: non si potrà dar luogo alla revoca dei benefici fruiti nei confronti del datore di lavoro che riconosca ai lavoratori un trattamento normativo e retributivo identico, se non migliore, rispetto a quello previsto dal contratto stipulato dai sindacati comparativamente più rappresentativi; il criterio della maggiore rappresentatività in termini comparativi riserva il beneficio esclusivamente ad una platea circoscritta di contratti, dunque le prerogative esercitate da soggetti privi di tale requisito risultano evidentemente inefficaci sul piano giuridico. Nulla cambia – precisa infine l’INL - in ordine a quanto già chiarito dal Ministero del Lavoro sugli obblighi di applicazione del contratto collettivo dell’edilizia per le imprese operanti nel settore e ai connessi obblighi di iscrizione alla Cassa edile: l’assenza dei versamenti comporta una situazione di irregolarità contributiva che impedisce il rilascio del DURC e, conseguentemente, il godimento dei benefici normativi e contributivi a norma di legge.
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