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Martedì, 10 Settembre 2019 15:47

Decreto Dignità: incremento contributo addizionale NASpI

Con la circolare n. 121 del 6 settembre 2019, l’Inps detta le istruzioni per la gestione degli adempimenti informativi e dei correlati obblighi contributivi connessi all’incremento del contributo addizionale NASpI a valere sui rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato, introdotto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 87/2018, il noto “decreto dignità” convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.

Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche insomministrazione, a far data dal 14 luglio 2018, entrata in vigore del decreto dignità. Quindi, ad ogni rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero di somministrazione a tempo determinato, l’incremento si sommerà a quanto dovuto in precedenza a titolo di contributo addizionale. Restano esclusi dall’applicazione dell’incremento del contributo addizionale NASpI: il lavoro domestico; i rapporti a tempo determinato degli operai agricoli; i lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti o per lo svolgimento di attività stagionali; gli apprendisti; i lavoratori dipendenti a tempo determinato delle PA. In caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato o assunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine, superato il periodo di prova decorreranno le condizioni per ottenere la restituzione del contributo addizionale relativo all’ultimo rinnovo. I datori di lavoro tenuti al versamento della maggiorazione, a decorrere dal mese di competenza settembre 2019, dovranno esporre i relativi valori nel flusso Uniemens, nella sezione <AltreADebito> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, seguendo le istruzioni operative fornite dall’Inps nella circolare.

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