L’Inps, nel messaggio n. 3247 del 2019, fornisce ai datori di lavoro le indicazioni per la ripresa dei versamenti contributivi nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. L’articolo 23, comma 1, lett. e-ter), del d.l. n. 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55/2019 – si ricorda -, ha disposto, da ultimo, che gli adempimenti e i versamenti contributivi sospesi vengano effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 15 ottobre 2019 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo con il versamento delle prime cinque rate entro il 15 ottobre.
Nel messaggio l’Istituto specifica che, nel caso in cui la domanda di rateazione sia già stata presentata entro la precedente scadenza del 1° giugno 2019 e il contribuente non intenda modificare il piano di rateazione proposto, non dovrà essere presentata una nuova domanda. In questo caso, risulta prorogata la scadenza di versamento dalla seconda alla quinta rata e sarà dunque necessario, al fine dell’accoglimento della domanda di rateazione, che entro la data del 15 ottobre venga effettuato un versamento di ammontare complessivo all’importo delle prime cinque rate. Il provvedimento fornisce infine le indicazioni contabili per procedere al pagamento differenziate a seconda della gestione previdenziale, distinguendo: aziende con dipendenti; artigiani e commercianti; liberi professionisti e committenti iscritti alla Gestione Separata; aziende agricole; lavoratori agricoli autonomi; datori di lavoro domestico; aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica.
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