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Giovedì, 08 Agosto 2019 13:27

AE: codici tributo per ZFU Genova e credito d’imposta ecobonus

L’Agenzia delle Entrate, rispettivamente con le risoluzioni n. 73/E e 74/E dello scorso 5 agosto, ha stabilito l’utilizzo dei codici tributo “Z161” per le agevolazioni riconosciute alle imprese della ZFU Genova istituita dopo il crollo del Ponte Morandi e “6890” – già istituito con la risoluzione n. 58/E del 2018 - per consentire la compensazione del credito d’imposta corrispondente all’ecobonus ceduto al fornitore dell’intervento di riqualificazione energetica, che può essere ripartito in dieci quote annuali. In entrambi i casi, il codice va inserito nel modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia stessa.

Il codice “Z161” “denominato “ZFU - CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA - Agevolazioni alle imprese per riduzione dei versamenti - articolo 8 del decreto legge n. 109/2018 e succ. modif.” consente di fruire dell’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’IRAP, dall’IMU e dai contributi previdenziali e assistenziali mediante riduzione dei versamenti. In sede di compilazione dell’F24, il codice è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno d’imposta per il quale è riconosciuta l’agevolazione, nel formato “AAAA”. Il codice tributo “6890”, denominato “ECOBONUS - Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto ai sensi dell’art. 14, commi 2-ter e 2-sexies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni”, è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”. Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, è necessario che il cessionario proceda all’accettazione dei crediti medesimi, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia. Il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito ceduto, nel formato “AAAA”.

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