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Mercoledì, 31 Luglio 2019 11:37

AdR CIGS: istruzioni Inps sul “bonus rioccupazione”

L’Inps, con la circolare n. 109 del 26 luglio, illustra le novità apportate dalla Legge n. 205/2017 alla disciplina dell’assegno di ricollocazione per i titolari di cassa integrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 148/2015 e fornisce le istruzioni che i lavoratori dovranno seguire per accedere al “bonus rioccupazione” riconosciuto ai cassaintegrati che, durante l'erogazione del servizio intensivo e grazie allo stesso, accettino una nuova offerta di lavoro. Ricorrendo detta ipotesi, viene conseguentemente a cessare il rapporto di lavoro tra il cassaintegrato e l’azienda dalla quale precedentemente dipendeva e che è stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il “bonus rioccupazione” – si spiega - è un contributo economico mensile di entità pari al 50% del trattamento di cigs che sarebbe stato altrimenti corrisposto al lavoratore se non si fosse rioccupato, imponibile ai fini IRPEF come reddito assimilato al lavoro dipendente. Il contributo spetta dal giorno dell'assunzione e non può, comunque, essere fruito dall’interessato per un periodo superiore a quello di durata dell'integrazione salariale straordinaria che gli sarebbe ancora spettata.  Il nuovo rapporto di lavoro deve essere esclusivamente di tipo subordinato e può essere instaurato, anche in regime di part-time, sia con un contratto a tempo indeterminato che a termine. Possono rientrare nella previsione anche le assunzioni a scopo di somministrazione, nonché i rapporti di lavoro subordinato instaurati con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge n. 142/2001 e i contratti di apprendistato; sono invece esclusi i rapporti di lavoro intermittente o domestico. Il nuovo datore di lavoro non deve inoltre presentare assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa presso cui il lavoratore era precedentemente impiegato. Per l’accesso all’incentivo, i lavoratori interessati non dovranno inoltrare alcuna specifica domanda. Al pagamento del bonus provvederà, infatti, direttamente l’Inps in unica soluzione sui conti correnti bancari o postali, libretti postali e carte prepagate i cui estremi sono comunicati dagli stessi lavoratori all’Anpal. I destinatari del “bonus rioccupazione” dovranno però trasmettere all’Istituto, via PEC, e-mail ordinaria o a mezzo posta in originale, il modello “SR185” - reperibile nella sezione “Prestazioni e servizi” > “Tutti i moduli” del sito Inps - necessario per verificare la corrispondenza tra l’IBAN indicato all’Anpal e la titolarità del conto cui si riferisce. 

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