Prime indicazioni operative dell’Anpal sulla definizione dello “stato di disoccupazione” alla luce delle novità introdotte con la conversione in Legge n.26/2019 del d.l. n.4/2019: sono contenute nella circolare n.1 del 23 luglio, pubblicata dall’Agenzia dopo aver acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
L’articolo 4, comma 15-quater, del decreto sul reddito di cittadinanza - si spiega – stabilisce che sono considerati disoccupati anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponda a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR. La norma integra quando previsto dal d.lgs. n. 150/2015 che, all’art. 19, consideradisoccupati coloro che sono privi di impiego e che dichiarano, in forma telematica, al Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro (SIU), la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro. Conseguentemente, il combinato disposto delle due disposizioni comporta che sono in stato di disoccupazione i soggetti che rilasciano la DID e che, alternativamente, o non svolgono attività lavorativa - sia di tipo subordinato che autonomo - o sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR.
Nel caso del lavoro dipendente – calcola l’Anpal -, il reddito è quantificabile, alla luce della normativa vigente, in 8.145 euro annui, mentre per i lavoratori autonomi la soglia di riferimento è, nella generalità dei casi, 4.800 euro annui. Per gli autonomi vanno però esclusi dal calcolo i redditi che, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del TUIR sono assimilati a quelli di lavoro dipendente. La valutazione sul reddito – spiega ancora l’Anpal - va effettuata in termini prospettici, prendendo in considerazione, indipendentemente dalla durata prevista del rapporto di lavoro, la retribuzione annua imponibile ai fini IRPEF, quindi al netto dei contributi a carico del lavoratore. Per gli autonomi, nel computo del reddito annuo va dunque seguito il principio di cassa sia nell’imputazione dei compensi percepiti sia in quella delle spese sostenute. Nella circolare l’Anpal fornisce precisazioni anche sul computo della durata, dell’anzianità e dell’eventuale sospensione della disoccupazione. Ulteriori chiarimenti riguardano i casi di svolgimento di più attività lavorative di diversa tipologia, di lavoro intermittente, di tirocinio extracurriculare, di lavoro di pubblica utilità o socialmente utile, di prestazioni occasionali, il collocamento mirato. Considerando che la Legge n. 26/2019 è entrata in vigore lo scorso 30 marzo, le disposizioni valgono per i contratti di lavoro e le attività di lavoro autonomo iniziati successivamentealla data del 29 marzo 2019.
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