Con la circolare direttoriale n. 295900 dello scorso 19 luglio, il Ministero dello Sviluppo Economico recepisce le modifiche alla misura “Nuova Sabatini” introdotte dall’articolo 20 del d.l. n. 34/2019, convertito con modifiche dalla Legge n. 58/2019. Alla luce di tali novità, sul sito del Mise è disponibile anche il testo aggiornato della circolare n. 140036 del 15 febbraio 2017 che definisce le modalità di attuazione della misura, introdotta dal decreto 25 gennaio 2016 del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. In particolare - si spiega nel provvedimento -, oltre a precisare che l’erogazione delle quote del contributo è effettuata sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell’investimento, il decreto crescita ha esteso la possibilità di concedere finanziamenti a tutti gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall’art. 106, comma 1, del TU delle leggi in materia bancaria e creditizia che statutariamente operano nei confronti delle PMI.
Viene inoltre innalzato da 2 a 4 milioni di euro l’importo massimo dei finanziamenti concedibili. Dunque, per effetto di tale modifica, le pmi interessate possono presentare domanda di agevolazione utilizzando il nuovo modulo, disponibile nella sezione “Beni strumentali Nuova Sabatini” del sito del Mise. Le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore del d.l. n. 34/2019), qualora comportino, in via cumulata, il superamento del limite di finanziamento di 2 milioni di euro, saranno comunque accettate anche se presentate utilizzando il precedente modulo di domanda. Con le nuove disposizioni, in caso di finanziamento di importo non superiore a 100 mila euro, il contributo viene erogato alla micro, piccola e media impresa beneficiaria in un’unica soluzione a decorrere dalla predetta data del 1° maggio 2019, con le modalità e nei termini previsti dalla disciplina della misura agevolativa per l’erogazione della prima quota. A tal fine, rileva esclusivamente l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI da parte di una banca o intermediario finanziario. Cambiano quindi le modalità operative di erogazione delle quote di contributo, riducendo gli oneri amministrativi a carico delle imprese beneficiarie, secondo le modifiche e integrazioni riepilogate nella circolare n. 296976 del 22 luglio 2019.
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