Con la circolare n. 105 del 24 luglio 2019, l’Inps disciplina l’applicazione della norma contenuta all’art.22, comma 3, del d.l. n.4/2019, convertito nella Legge n.26/2019, concernente la facoltà per i Fondi di solidarietà bilaterali di provvedere al versamento degli oneri correlati a periodi utili per il diritto a pensione, riscattabili o ricongiungibili e precedenti all’accesso ai fondi di solidarietà. Gli oneri corrispondenti a tali periodi sono versati ai predetti fondi dai datori di lavoro e sono deducibili ai sensi della normativa vigente. L’esercizio da parte dei datori di lavoro della facoltà di riscatto o ricongiunzione, generalmente riservata al diretto interessato, è subordinata alla sottoscrizione dell’accordo di esodo per l’erogazione dell’assegno straordinario di sostegno al reddito di cui al d.lgs. n. 148 del 2015 e alla risoluzione del rapporto di lavoro, che deve intervenire in prossimità del pagamento degli oneri di riscatto e/o ricongiunzione, pena l’annullamento dell’operazione e la restituzione degli importi divenuti indebiti.
I datori di lavoro dovranno presentare le domande almeno 4 mesi prima rispetto alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, al fine di consentire alle strutture territoriali competenti di definire con tempestività l’istanza. In attesa dell’implementazione della procedura per l’invio telematico – si evidenzia -, le domande devono essere presentate dai datori di lavoro presso la struttura territoriale Inps di residenza del lavoratore beneficiario utilizzando il modulo contenuto nell’ “Allegato n. 2” alla circolare. Il modulo è reperibile anche sul sito istituzionale dell’Istituto al seguente percorso: “Prestazioni e Servizi”>“Tutti i moduli”>“Assicurato/Pensionato”. Il datore di lavoro deve allegare tutta la documentazione a supporto della richiesta, comprensiva della dichiarazione di consenso del lavoratore debitamente sottoscritta. I corrispondenti oneri di riscatto e/o ricongiunzione devono essere versati dai datori di lavoro in unica soluzione. Per le gestioni dei dipendenti privati, il versamento può essere effettuato o tramite bollettino MAV oppure online sul sito Inps con il sistema PagoPA. È possibile visualizzare e stampare la ricevuta di versamento intestata all’azienda nella sezione “Pagamenti effettuati” del “Portale dei pagamenti”, utilizzando codice fiscale del lavoratore beneficiario e il numero pratica.
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