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Lunedì, 10 Giugno 2019 14:23

Definizione agevolata delle sanzioni amministrative

Il contribuente, dopo aver ricevuto la notifica di un atto di contestazione di violazioni tributarie, un provvedimento di irrogazione di sanzioni, un avviso di accertamento, o di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro, può accedere all'istituto della definizione agevolata delle sanzioni amministrative,pagando un terzo della sanzione amministrativa unica pecuniaria irrogata dall'Agenzia delle Entrate, entro il termine perentorio previsto per la presentazione del ricorso (60 giorni dal ricevimento degli atti, salvo l'applicazione aggiuntiva della sospensione feriale dei termini di impugnazione). L'ammontare della sanzione amministrativa pagata non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

L'ordinamento giuridico italiano ha previsto diversi strumenti deflattivi del contenzioso tributario con cui definire la contestazione, mediante precise modalità e al ricorrere di determinati presupposti, evitando così inutili e logoranti contenziosi.

Se l'atto è un avviso di accertamento, o di rettifica e liquidazione, il contribuente può definire le sanzioni amministrative irrogate pagando un terzo delle stesse e, nel contempo, proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale per contestare l'illegittimità e/o l'infondatezza dell'imposta accertata. L'eventuale esito positivo, o negativo del processo non avrà alcun effetto retroattivo sulla pretesa sanzionatoria in precedenza definita. Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la circolare n.10/2019, analizza i principali istituti deflattivi di questo tipo di contenzioso, utilizzando l'Agenzia delle Entrate come autorità fiscale di riferimento. Dopo aver definito le diverse tipologie di sanzione amministrativa, il documento si sofferma sull'istanza di annullamento, totale o parziale, dell'atto che il contribuente può presentare all'Amministrazione finanziaria; sul procedimento di accertamento con adesione; sull'acquiescenza all'atto impositivo; sulla procedura di reclamo/mediazione tributaria e su come effettuare la conciliazione giudiziale.Con riguardo all’avviso bonario, il contribuente può beneficiarie della riduzione pari ad un terzo, nel caso della liquidazione automatica, o ai due terzi, nel caso del controllo formale, a condizione che provveda al pagamento delle somme dovute (compresa la sanzione ridotta), o della prima rata, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.